Soggetti Obbligati
Di seguito si riportano l'elenco dei soggetti
obbligati come definiti dal D.Lgs 231/01 suddivisi nelle seguenti cinque macro
categorie:
·
Intermediari
bancari e finanziari
·
Altri
operatori finanziari
·
Professionisti
·
Altri
operatori non finanziari
·
Prestatori
dei servizi di gioco
1.1
Intermediari bancari
e finanziari
Rientrano
nella categoria degli
intermediari bancari e finanziari:
1)
le banche;
2)
Poste
italiane S.p.a.;
3)
gli
istituti di moneta elettronica come definiti dall'articol 1, comma 2, lettera
h-bis), TUB (IMEL);
4)
gli
istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comm 2, lettera
h-sexies),TUB ;
5)
le societa'
di intermediazione mobiliare,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
6)
le societa'
di gestione del
risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
7)
le societa'
di investimento a
capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
8)
le
societa' di investimento a capitale
fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1,
lettera i-bis), TUF (SICAF);
9)
gli agenti
di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
10) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo
106 TUB;
11) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
12) le imprese di assicurazione, che
operano nei rami
di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
13) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) e d),
CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, CAP;
14) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 TUB;
15) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112
TUB;
16) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
ai sensi dell'articolo 106 TUB;
17) le succursali insediate di intermediari bancari e
finanziari aventi sede
legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
18) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede
legale e amministrazione centrale in
un altro
19) Stato
membro, stabiliti senza
succursale sul territorio
della Repubblica italiana;
20) i consulenti finanziari di cui all'articolo
18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo
18-ter TUF.
1.2
Altri operatori
finanziari
Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
1)
le
societa' fiduciarie, diverse da quelle
iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo
106 TUB, di
cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966;
2)
i mediatori
creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
3)
gli agenti
in attivita' finanziaria
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
4)
i soggetti
che esercitano professionalmente l'attivita'
di cambio valuta, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi
di pagamento in
valuta, iscritti in un apposito
registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
1.3
Professionisti
Rientrano nella
categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o
societaria:
1)
I soggetti
iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
2)
Ogni altro
soggetto che rende i servizi forniti
da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in
maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia
di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni
di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
3)
I notai e
gli avvocati quando, in nome o per conto dei
propri clienti, compiono
qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare
e quando assistono i propri clienti nella predisposizione nella realizzazione
di operazioni riguardanti:
-
il
trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
-
la
gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
-
l'apertura
o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
-
l'organizzazione
degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';
-
la costituzione,
la gestione o
l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici
analoghi;
4)
I revisori
legali e
le societa' di
revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
5)
I revisori
legali e le societa' di revisione
senza incarichi di revisione su
enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regimi intermedio.
1.4
Altri operatori non
finanziari
Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
1)
I
prestatori di servizi relativi a societa' e trust;
2)
I soggetti
che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio
di opere d'arte o che agiscono in qualita' di
intermediari nel commercio
delle medesime opere, anche quando tale attivita' e' effettuata da
gallerie d'arte o case d'asta
di cui all'articolo
115 TULPS qualora
il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni
collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
3)
I soggetti
che conservano o commerciano opere d'arte
ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora
tale attivita' e' effettuata all'interno di
porti franchi e
il valore
dell'operazione, anche se frazionata, o di
operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
4)
Gli
operatori professionali in oro
di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
5)
Gli agenti
in affari che svolgono
attivita' in mediazione immobiliare in presenza
dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di intermediari nella locazione
di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
6)
I soggetti
che esercitano l'attivita' di custodia e
trasporto di denaro contante
e di titoli
o valori a
mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui
all'articolo 134 TULPS;
7)
I soggetti
che esercitano attivita' di mediazione
civile, ai sensi dell'articolo 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69;
8)
I soggetti
che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di
terzi, in presenza della
licenza di cui all'articolo 115
TULPS, fuori dall'ipotesi
di cui all'articolo
128-quaterdecies TUB;
9)
I
prestatori di servizi
relativi all'utilizzo di
valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
1.5
Prestatori dei
servizi di gioco
Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di
gioco:
1)
Gli
operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in
denaro, su concessione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
2)
Gli
operatori di gioco su rete
fisica che offrono,
anche attraverso distributori ed
esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, giochi,
con vincite in
denaro, su concessione dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
3)
I soggetti
che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e
del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
(Fonte art. 3 Dlgs 231/07)